Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale di sabato 24 settembre del decreto attuativo che fissa la procedura e i requisiti per accedere alla misura, a partire dalle 12 di lunedì 26 settembre, i lavoratori autonomi iscritti all’Inps, tra cui rientrano anche gli agenti di commercio, e i professionisti associati alle Casse di previdenza private possono richiedere l’indennità da 200 euro.
Ricordiamo che la possibilità di richiedere il bonus è prevista per coloro che nel 2021 hanno dichiarato redditi inferiori ai 35.000 euro e che abbiano effettuato, entro la data di entrata in vigore del decreto (il 18 maggio scorso), almeno un versamento, totale e parziale, per la contribuzione dovuta, a decorrere dall’anno 2020.
La presentazione delle domande si concluderà il prossimo 30 novembre.
Al Bonus di 200 euro si aggiunge inoltre il nuovo bonus da 150 euro previsto dal Dl Aiuti ter (Dl 144/2022, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 23 settembre e in vigore da sabato 24/09) che è riservato a chi, nel 2021, è rimasto sotto i 20mila euro di reddito complessivo.
Per questo bonus aggiuntivo non sono ancora pervenute le indicazioni operative relative ai criteri di erogazione da parte dell’INPS. In ogni caso coloro che hanno diritto al bonus 200€ e che nel periodo d’imposta 2021 hanno percepito un reddito complessivo non superiore ai 20.000 euro, dovrebbero ricevere direttamente 350€.
Si potrà essere sicuri di ottenere l’indennizzo se si hanno i requisiti e si presenta correttamente la domanda nel periodo indicato.
Le domande vanno effettuate per via telematica secondo le disposizioni pubblicate dall’Inps e dalle casse previdenziali private. Gli agenti di commercio devono quindi accedere all’area personale del sito dell’Inps, attraverso Pin, Spid o Cie (Carta d’identità elettronica) e seguire le istruzioni fornite dal sito.
L’istanza dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:
– la copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
– le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento del bonus 200 euro.
UTILI CHIARIMENTI DA PARTE DELL’INPS
L’Inps ha pubblicato la circolare n. 103/2022, con cui ha fornito le istruzioni procedurali e amministrative relative alle indennità di 200€ e 150€ a favore dei lavoratori autonomi (compresi gli agenti di commercio e i consulenti finanziari) e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS.
Per precisione ci riferiamo all’indennità una tantum prevista dall’articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (c.d. decreto “Aiuti”), e dall’articolo 20 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. decreto “Aiuti ter”).
Platea dei beneficiari
Con specifico riferimento ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni autonome, in presenza dei requisiti previsti dal decreto interministeriale attuativo dell’articolo 33 del Decreto Aiuti, possono accedere all’indennità:
- lavoratori iscritti alla gestione artigiani;
- lavoratori iscritti alla gestione commercianti;
- lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, e imprenditori agricoli professionali iscritti alla predetta gestione;
- pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;
- liberi professionisti iscritti alla Gestione separata;
Requisiti
In merito al requisito della titolarità della partita IVA, l’Inps specifica che i coadiuvanti e coadiutori possono accedere al beneficio solo laddove il titolare dell’impresa sia titolare di partita IVA attiva e con attività avviata alla data del 18 maggio 2022.
Diversamente, non sono destinatari dell’indennità una tantum i lavoratori iscritti alle gestioni autonome in qualità di titolari e i relativi coadiuvanti e coadiutori, per la cui attività non è prevista l’apertura di partita IVA.
Misura dell’indennità
Alla luce delle norme che regolano l’indennità in questione:
- l’importo dell’indennità una tantum è pari a 200 euro per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito tra i 20.000 e i 35.000 euro (articolo 33, Decreto Aiuti);
- l’importo dell’indennità una tantum è pari a 350 euro, in presenza di un reddito 2021 non complessivamente non superiore ai 20.000 euro (alla luce dell’incremento di 150 euro previsto dall’articolo 20 del Decreto Aiuti Ter).
In sede di presentazione della domanda, l’interessato dovrà dichiarare, quindi, di non aver percepito, nell’anno di imposta 2021, un reddito complessivo superiore a 20.000 euro, o, alternativamente a 35.000 euro.
Il valore da considerare è quello del reddito complessivo, come rilevato nel modello “Redditi Persone fisiche 2022”(*). La circolare precisa che, nell’ambito dei contributi previdenziali effettivamente versati non devono essere computate le somme riconosciute dall’INPS a titolo di esonero contributivo.
(*) Il valore si trova sommando l’importo contenuto nel quadro RN, rigo RN1 colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale (rigo RN 2).
Presentazione della domanda
Il termine di presentazione della domanda è il 30 novembre 2022.
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