L’Inps ha reso noti gli importi dei contributi per il 2023 dovuti alla Gestione Commercianti, gestione di pertinenza della categoria degli agenti e rappresentanti di commercio.

Nello specifico, per l’anno 2023, il reddito minimo annuo imponibile da prendere in considerazione per il calcolo del contributo previdenziale è pari a € 17.504

Su tale valore minimo devono essere applicate le seguenti aliquote contributive:

  • 24,48%, per i titolari e collaboratori di età superiore a 21 anni;
  • 23,73%, per i collaboratori di età non superiore a 21 anni. Tale aliquota ridotta è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie 21 anni.

Conseguentemente, il contributo calcolato sul minimale risulta così suddiviso:

                                                 Contributo annuo      Contributo mensile

                                                             Minimo                  Minimo

Titolari e collaboratori di età          € 4.292,42               € 357,70

superiore a 21 anni

Collaboratori di età                       € 4.161,14            € 346,76

non superiore a 21 anni

Anche per il 2023, gli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, e già pensionati presso la gestione Inps, possono – a richiesta – versare una contribuzione pensionistica ridotta del 50%, con conseguente riduzione del corrispondente supplemento di pensione.

Per i redditi superiori a € 52.190 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale.

                                                                       Scaglione di reddito

                                                     fino a € 52.190              oltre € 52.190

Titolari e collaboratori di età                   24,48%                    25,48%         

superiore a 21 anni

Collaboratori di età                                23,73%                     24,73%          non superiore a 21 anni

Il massimale di reddito entro individuale il quale sono dovuti i contributi IVS risulta pari a:

  • € 86.983, per i soggetti iscritti alla gestione con decorrenza anteriore all’1.1.1996 o con anzianità contributiva a tale data. Per i periodi di assicurazione inferiori all’anno, il massimale della gestione deve essere rapportato a mese;
  • € 113.520, per i lavoratori che siano stati iscritti per la prima volta nell’assicurazione obbligatoria con decorrenza successiva al dicembre 1995. Tale massimale annuo non è frazionabile a mese.

Regime contributivo agevolato (Regime forfetario) ai sensi della L. n.190/2014

Il regime agevolato in argomento, cui si accede facoltativamente presentando apposita domanda, prevede una riduzione contributiva del 35%.

Per i soggetti già beneficiari nel 2022 del regime fiscale e contributivo, lo stesso si applicherà anche nel 2023, qualora permangano i requisiti di agevolazione fiscale e non sia stata espressa alcuna rinuncia dell’interessato.

Per coloro, invece, che abbiano intrapreso una nuova attività d’impresa nel 2022 e che vogliano aderire al regime per il 2023, è necessaria la comunicazione della propria adesione entro il termine del 28 febbraio 2023.

I soggetti che intraprendono una nuova attività nel 2023 devono, invece, comunicare la volontà di aderire al regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione.

Termini e modalità di versamento

Il versamento dei contributi, mediante i modelli F24, deve essere effettuato alle scadenze di seguito indicate:

  • versamento delle 4 rate sul minimale di reddito: 16 maggio 2023, 21 agosto 2023, 16 novembre 2023 e 16 febbraio 2024;
  • versamenti sul reddito eccedente il minimale (saldo 2022, primo e secondo acconto 2023): entro i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF.

Per informazioni più dettagliate cliccare qui

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